La nota del 13 gennaio 2022 individua tre diverse decorrenze per l’obbligo di green pass, distinguendo tra avvocati, pubblico e over 50 con certificato verde ”rafforzato”.
In vigore da subito l’obbligo di esibizione del certificato verde, esteso agli avvocati con il D.l. n. 1/2022. E dal 15 febbraio prossimo, al momento del controllo, gli over 50 dovranno esibire il green pass rafforzato.
Queste le indicazioni contenute nella nota 13 gennaio 2022 (testo in calce) del Ministero della Giustizia: respinta dunque l’interpretazione normativa proposta nei giorni scorsi da CNF e OCF, per i quali la decorrenza dell’obbligo sarebbe iniziata dal 1 febbraio 2022.
Come richiesto nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale Forense e dell’Organismo congressuale, il Ministero della Giustizia ha fatto chiarezza sulla decorrenza dell’obbligo di green pass, nella nota indirizzata ai Presidenti di Tribunale, di Corte di Appello, della Cassazione, della Sorveglianza e del Tribunale per i minorenni.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta del D.l. n. 1/2022 che estende ad avvocati e consulenti, l’obbligo di green pass, molti uffici giudiziari avevano dato il via da subito ai controlli. Le istituzioni dell’Avvocatura chiedevano invece di interpretare le nuove norme, posticipandone la decorrenza a partire dal prossimo 1°febbraio. Al fondo della proposta, la preoccupazione di CNF ed OCF di compromettere il diritto di difesa, anche perchè il nuovo comma 8 bis dell’ art. 9 sexies D.l. n. 52/2021 esclude che l’assenza del difensore in udienza, per mancanza di green pass, costituisca “impossibilità di comparire per legittimo impedimento”. Fuori dal coro la posizione dell’Unione Camere Penali, per le quali il diritto di difesa non legittimerebbe soluzioni derogatorie all’obbligo di certificato verde.
Per il Ministero, l’art. 3 comma 1 lett. b) del D.l. n. 1/2022 (modificando l’art. 9 sexies D.l. 52/2021), menziona “i difensori”, secondo “un’accezione spiccatamente processualistica della professione legale che, in realtà può anche totalmente esulare dall’espletamento in senso stretto del mandato difensivo”. Il certificato verde è necessario non solo per l’udienza ma anche per l’afflusso legato alle altre esigenze connesse con l’espletamento della professione, come ad esempio gli ingressi in cancelleria o agli uffici del Consiglio dell’Ordine. I controlli sul green pass, si legge nella nota, dovranno procedere solo sulla base della qualifica professionale senza entrare in merito alle motivazioni di accesso al Tribunale.
Per regolare al meglio l’afflusso quotidiano, nel rispetto delle nuove norme, ma assicurando al contempo la “dovuta flessibilità per garantire al massimo grado il libero esercizio delle professioni”, il Ministero raccomanda di concludere protocolli di intesa con i consigli degli ordini.
Dal 1° febbraio avranno inizio invece i controlli del green pass sui soggetti diversi da personale amministrativo, magistrati, avvocati, consulenti, periti ed ausiliari del giudice.
Secondo via Arenula, è questa l’interpretazione corretta che si desume dal nuovo comma 1 bis dell’ art. 9 bis D.l. n. 52/2021, che estende le verifiche del certificato verde per l’ingresso a tutti gli uffici pubblici, tra i quali sono ricompresi gli uffici giudiziari. Le modalità organizzative per i controlli sul pubblico saranno indicate con apposite circolari, sulla scorta degli interventi governativi valevoli per tutta la Pubblica Amministrazione.
Le nuove norme, precisa il Ministero, vanno poi coordinate con l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni.
Pertanto all’ingresso degli uffici giudiziari, a partire dal 15 febbraio prossimo, coloro che hanno compiuto cinquant’anni, dovranno esibire il green pass rafforzato, mentre per tutti gli altri resta al momento sufficiente il green pass ordinario.
Sempre esclusi dai controlli: parti processuali e testimoni
La nota ministeriale chiarisce infine che le parti processuali ed i testimoni restano in ogni caso esentati dall’obbligo di esibizione della certificazione verde, anche dopo il 1° febbraio, in virtù della esplicita eccezione normativa prevista dal comma 8 dell’art. 9 sexies D.l. 52/2021 come modificato dal D.l. n. 1/2022.
Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2022/01/18/avvocati-e-green-pass-il-chiarimento-del-ministero-della-giustizia