Autolesione dell’alunno: ecco la prova liberatoria per scuola e insegnante

18 Maggio 2016


Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25/02/2016 n° 3695.

La Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.

I genitori di un’alunna, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore, convenivano in giudizio il MIUR, dinnanzi al Tribunale di Trieste, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla minore in conseguenza di un infortunio a lei occorso alla fine dell’ora di educazione fisica presso la Scuola media a cui era iscritta. L’alunna, mentre si trovava negli spogliatoi dei locali adibiti dalla scuola a palestra, intenta a cambiarsi dopo la lezione di educazione fisica, scivolava a causa del pavimento bagnato sbattendo la bocca ed in particolare i due incisivi superiori, riportando postumi invalidanti permanenti del 2%, per la rottura di un elemento dentale.

Si costituiva il Ministero chiedendo il rigetto della domanda ed osservando che non erano state allegate violazioni dei doveri di sorveglianza, nel caso non esercitabili in forma continuativa perché la caduta dell’alunna era avvenuta nei servizi igienici. La stessa amministrazione adduceva la circostanza che il pavimento bagnato avrebbe al più potuto configurare la violazione di obblighi custodia della cosa, non imputabili alla scuola, ma al Comune proprietario dell’edificio in cui si svolgevano le attività ginniche, su espressa autorizzazione dei genitori. Per di più il MIUR affermava che il pavimento dei servizi era bagnato non per incuria dell’ente gestore, ma perché la minore aveva causato la scivolosità del pavimento bagnandolo durante le sue abluzioni.

Il Tribunale di primo grado respingeva la domanda degli attori, rilevando l’assenza di rapporto causale tra l’evento e la condotta del personale scolastico, che non aveva potuto evitare la caduta della studentessa determinata da accidentalità fortuita.

Tale decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello di Trieste.

Avverso tale decisione, l’alunna stessa (ormai divenuta maggiorenne), proponeva ricorso in Cassazione.

La ricorrente, evidenziava innanzitutto il vizio della sentenza di secondo grado, laddove le attribuiva l’onere di indicare le idonee misure che il personale scolastico avrebbe dovuto assumere, in ottemperanza al proprio obbligo di custodia, al fine di evitare l’evento occorso. La ricorrente osservava che, essendo applicabile al caso concreto la disciplina di cui all’art. 1218 c.c., ella era tenuta soltanto a provare che il danno si fosse verificato nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale scolastico, mentre era onere del convenuto dimostrare che l’evento dannoso fosse stato determinato da causa allo stesso non imputabile.

La ricorrente, sosteneva di aver comunque indicato, in corso di causa, le condotte omissive imputabili agli insegnanti, consistenti: nella mancata preventiva ispezione dei locali prima dell’ingresso degli alunni, nella omessa richiesta di intervento del personale delle pulizie o nel mancato trasferimento della scolaresca in altro locale. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello, da un lato, avrebbe erroneamente negato che tali allegazioni fossero state compiute, dall’altro, a dire della stessa ricorrente, con motivazione illogica ed incoerente, avrebbe affermato che, trattandosi di locali privati dove la scolaresca si stava cambiando, “era inopportuna e non richiesta la presenza dell’insegnante”. In realtà, l’alunna sosteneva, nei motivi del Ricorso, che non sarebbe caduta all’interno di un bagno o di una doccia, ma nell’anticamera degli spogliatoi, zona di passaggio nella quale l’insegnante sarebbe sicuramente potuta entrare per vigilare sulla condotta degli studenti. D’altra parte sarebbe stato sufficiente che, prima dell’ingresso della scolaresca, i locali fossero ispezionati dagli insegnanti per verificarne l’idoneità e valutare le opportune cautele. Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’obbligo di custodia dei minori comprende anche la garanzia dell’idoneità dei locali messi a disposizione dall’istituto scolastico. E nel caso di specie, la pericolosità dei locali era riconducibile ad un alterato stato degli stessi, peraltro non imputabile all’ente proprietario, ma proprio a coloro che si erano assunti l’obbligo di custodia in quanto, dalle testimonianze acquisite, era emerso che l’acqua sul pavimento degli spogliatoi sarebbe stata portata da fuori dagli studenti con le scarpe bagnate o sarebbe penetrata dalla finestra degli spogliatoi lasciata aperta.

Ancora, la ricorrente lamentava la circostanza secondo cui la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso un potere di ingerenza dell’istituto scolastico sui locali dove si svolgevano le lezioni. Il Ministero non avrebbe svolto alcuna difesa in tal senso, limitandosi ad escludere che i pavimenti degli spogliatoi fossero lavati tra una lezione e l’altra di educazione fisica e quindi che l’acqua sul pavimento avesse avuto origine dalle operazioni di pulizia. In realtà, le doglianze dell’alunna vertevano sul comportamento omissivo del personale docente, individuabile nel fatto di non aver adeguatamente vigilato sui minori che gli erano stati affidati e di non aver neppure preventivamente ispezionato i locali degli spogliatoi, in violazione dell’obbligazione, assunta dal personale scolastico in virtù del rapporto contrattuale tra i genitori ed il Ministero, di tenere gli stessi minori indenni da qualsiasi insidia e pericolo.

La ricorrente si doleva, ancora, della congiuntura secondo cui la sentenza della Corte di Appello affermava l’efficienza causale della sua condotta nella causazione del sinistro. Il Ministero non avrebbe fornito alcuna prova per dimostrare l’asserito concorso colposo della minore, o per escludere che il pavimento fosse già bagnato e scivoloso quando gli studenti avevano fatto ingresso nei locali. Anzi, quest’ultima circostanza, emersa dall’istruttoria espletata in primo grado, veniva arbitrariamente disattesa dalla Corte di Appello, la quale, invece, affermava che il pavimento era stato presumibilmente bagnato durante il cambio degli abiti al termine della lezione ginnastica per lo scorretto uso dei lavandini da parte delle stesse alunne. Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe errato nel richiedere che fossero dei ragazzi di tredici anni a denunciare agli insegnanti l’anomalia.

Da ultimo, la ricorrente deduceva come la sentenza della Corte di Appello avesse erroneamente ritenuto insufficienti le prove sulla responsabilità del Ministero convenuto per il mancato soccorso alla minore da parte degli insegnanti nell’immediatezza del sinistro. In realtà, il disinteresse da parte del personale docente, emerso dalle testimonianze, avrebbe ulteriormente aggravato la violazione dei doveri a cui lo stesso personale era tenuto nei confronti della minore in virtù del rapporto contrattuale in essere, comprensivo dell’obbligo di prestarle la dovuta assistenza. Tale violazione sarebbe stata sufficiente a configurare di per sé la legittima pretesa al risarcimento del danno, ricondotto al nocumento psicologico e morale subito dalla ragazzina, quantificato sotto la voce di danno non patrimoniale (morale ed esistenziale).

La Corte di Cassazione, nel condividere tutti i motivi di doglianza della ricorrente, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa, per un nuovo esame, alla stessa Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

Le argomentazione della Corte muovono da un principio consolidato della stessa Corte, ossia “che, in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’Istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’Istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. Sez. Unite 27 giugno 2002, n. 9346; v. anche Cass. Civ. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Civ. Sez. III, 20 aprile 2010, n. 9325)”.

Ne deriva, pertanto, che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è assolutamente applicabile il regime probatorio imposto dall’art. 1218 c.c. Di conseguenza, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3612).

La sentenza impugnata, pur ritenendo nella specie configurabile un rapporto contrattuale, che prevede fra l’altro un dovere di sorveglianza del personale scolastico a protezione dei discenti loro affidati, e pur richiamando correttamente il principio sopra riportato in tema di ripartizione dell’onere probatorio, aggravava illegittimamente l’onere probatorio a carico del danneggiato, affermando che quest’ultimo avrebbe l’onere di allegare le modalità del comportamento inadempiente, onde consentire all’onerato di fornire la prova liberatoria.

Correttamente la ricorrente censurava la motivazione della sentenza la quale afferma che, nella specie, l’appellante non avrebbe indicato la condotta idonea a prevenire o limitare la probabilità del sinistro, diversa da quella concretamente posta in essere dal personale insegnante. Per orientamento assolutamente consolidato della Corte “dall’iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato, mentre sul danneggiato incombe l’onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato durante il tempo in cui egli era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico. È infatti indifferente che colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno subito dall’allievo durante il tempo in cui era affidato alla scuola invochi la responsabilità contrattuale di questa per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie — avuto riguardo sia all’età degli allievi e quindi al loro grado di maturazione, sia alle circostanze di tempo e luogo – secondo l’ordinaria diligenza, onde salvaguardare la loro incolumità mentre spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso (cfr. Cass. n. 3081/2015; Cass. n. 3680/2011; Cass. n. 24997/2008)”.

Per la Corte detto principio deve essere applicato nel caso concreto, in cui il danno alla minore è derivato da uno stato pericoloso del locale di pertinenza durante lo svolgimento dell’attività scolastica (pavimento dello spogliatoio reso scivoloso dall’acqua, circostanza che la stessa Corte d’Appello aveva ritenuto “non solo prevedibile, ma frequentissima in qualsiasi spogliatoio con annessi locali di pulizia”) in tal modo escludendo l’eccezionalità e l’imprevedibilità dell’evento, vieppiù, come aveva messo in luce la stessa sentenza, in un giorno in cui era abbondantemente piovuto e la finestra dello spogliatoio, non raggiungibile per chiuderla, era rimasta aperta con conseguente caduta della pioggia all’interno di esso, e, come ammesso dallo stesso Ministero, in mancanza tra una lezione e l’altra di pulizia degli spogliatoi, prevista solo alla fine dell’uso degli stessi da parte di tutte delle classi.

Per i Giudici della Corte di Cassazione, infine, non assume alcun rilievo la circostanza che i locali dello spogliatoio non fossero nell’istituto scolastico, ma fossero invece ubicati in un centro polisportivo gestito da altri enti, sia perché anche il detentore è custode, salvo che provi l’assoluta mancanza di potere di ingerenza o di intervento sul bene che, per anomalia estrinseca, è divenuto dannoso (Cass. 1948 del 2033, 4279 del 2008), sia perché la ricorrente aveva posto a fondamento della domanda risarcitoria l’omessa vigilanza anche sui locali adibiti a spogliatoio prima di consentirne l’uso ai discenti, la cui giovanissima età doveva indurre gli insegnanti ad adottare le opportune cautele preventive indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/06/autolesione-alunno-ecco-la-prova-liberatoria-per-scuola-e-insegnante

Foto: https://www.cooperativeitalia.it/autolesioni-dellalunno-e-responsabilita-della-scuola/

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