FOIA (Freedom Of Information Act): sull’accesso agli atti c’è davvero innovazione?

16 Giugno 2016


Il recentissimo D.Lgs. 97/2016 ha introdotto significative modifiche al D.Lgs. 33/2013, recante disposizioni in materia di trasparenza.

In particolare, il nuovo art. 5 del D.Lgs. 33/2013, nel disciplinare l’“accesso civico”, dopo aver disposto, al comma primo il diritto di accedere incondizionatamente a tutte le informazioni e dati che le amministrazioni sono tenute a rendere pubbliche tramite inserimento sui propri siti web, al secondo comma del medesimo articolo ha esteso la portata di tale innovativo istituto in modo estremamente significativo. Infatti, tale disposizione prevede che: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.”

Da una prima lettura di tale disposizioni sembra emergere la prospettiva che i tradizionali confini dell’istituto dell’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss della L. 241/1990 vengano completamente superati.

Al riguardo, è utile ricordare come il diritto di accesso agli atti abbia alcuni rigidi presupposti, ossia, in particolare:

la sussistenza di un interesse qualificato del richiedente, tale da legittimare la richiesta di accesso agli atti;
l’impossibilità di utilizzare il diritto di accesso agli atti per operare una sorta di controllo diffuso sull’operato della PA;
l’obbligo di espressa motivazione della richiesta di accesso, ricadente sul richiedente stesso;
la preesistenza di un documento, rispetto al quale possa essere esercitato il diritto di accesso.
Ora, tutti tali elementi sembrano completamente travolti dal nuovo istituto dell’accesso civico, o meglio (visto che tale istituto era stato introdotto, ma limitatamente alle informazioni che la PA ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gi dal 2013), dal nuovo ambito di applicazione di tale istituto che, come visto, dopo la recente novella è esteso a tutti i dati e documenti detenuti da una PA.

Tuttavia, a controbilanciare l’estensione soggettiva (e in parte oggettiva) del diritto di accesso, rispetto all’istituto dell’accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 il nuovo istituto pare avere limiti oggettivi più incisivi (cfr. art. 5bis, D.Lgs. 33/2013).

In ogni caso sarà il dibattito, e soprattutto, le prime applicazioni giurisprudenziali dei prossimi mesi a dare l’effettiva misura delle novità introdotte che, ad una prima impressione, potrebbero finanche portare a ritenere il diritto di accesso agli atti come uno strumento oramai obsoleto.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/16/attenti-al-foia-accesso-agli-atti-rivoluzione

Foto:http://www.izsvenezie.it/wp-content/uploads/2014/02/accesso-agli-atti-izsve.jpg

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