Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 09/05/2016 n. 9341
La sentenza delle sezioni unite qui in commento, oltre a risolvere in maniera definitiva i dubbi sorti in tema di applicabilità ed effetti della formulazione dell’art. 829 c.p.c. comma 3 come riformato dalla L. 2006, rappresenta importante spunto di riflessione sul tema dell’interpretazione del silenzio contrattuale in caso successione di leggi nel tempo.
La questione sottesa alla pronuncia riguardava l’impugnabilità per errore di diritto di un lodo arbitrale reso post 2006 in base ad una convenzione di arbitrato stipulata nel periodo pre riforma.
I dubbi sono determinati dalla nuova formulazione dell’articolo 829 in parola che, oltre a prevedere l’applicabilità retroattiva della nuova norma, condiziona l’accesso all’ impugnazione per questi tipo di vizio alla volontà delle parti espressamente indicata nella convenzione arbitrale, ovvero ad espressa previsione di legge: come si coniuga tutto ciò con una clausola arbitrale che, stipulata ante 2006, nulla prevedeva in tal senso, posto che, in base alla legge vigente al momento della sottoscrizione, l’impugnazione per errore di diritto era ammessa di defaul?
Secondo la tesi del ricorrente, l’art. 27 coma 4 del d.lgs. n. 40 del 2006, che prevede l’applicazione delle nuove norme ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006, andrebbe interpretato in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge e con gli art. 3 e 24 Cost., con la conseguenza che il nuovo testo dell’art. 829 comma 3 c.p.c. non varrebbe a precludere l’impugnabilità per errores in judicando dei lodi arbitrali emessi sulla base di clausole compromissorie precedentemente stipulate.
A questa interpretazione il resistente ha opposto che l’art. 27 comma 4 d.lgs. n. 40 del 2006 è “chiarissimo” laddove stabilisce che l’art. 829 c.p.c., nel suo nuovo testo, si applica «ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore»
Il supremo consesso, ricordato che è necessario tener distinte e non confondere la legge sostanziale, regolatrice della convenzione arbitrale, da quella processuale, regolatrice del rito arbitrale, individua il tema di indagine nel significato da attribuire al silenzio serbato dalle parti aderenti alla convenzione arbitrale ed insegna che tale silenzio, in quanto comportamento ambiguo ex art. 1368 c.c., deve essere interpretato alla luce della legge sostanziale vigente al momento della sottoscrizione della clausola arbitrale, tale legge essendo l’unica che può “ascrivere al silenzio delle parti un significato normativamente predeterminato. Infatti il silenzio è un comportamento di per sé neutro; è solo il contesto normativa preesistente che può attribuirgli un particolare significato”.
Poiché, dunque, in quel momento, la legge vigente consentiva l’impugnazione del lodo per errore di diritto, salva diversa intenzione espressa dalle parti, considerato che, nel caso in esame, le parti non l’hanno espressamente esclusa, l’impugnazione deve ritenersi ammissibile.
Infatti, “E’ certo possibile che una legge sopravvenuta privi di effetti una determinata convenzione contrattuale, ammessa nel momento in cui fu stipulata (Cass., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1689, m. 587843). …. Ma non è possibile che una norma sopravvenuta ascriva al silenzio delle parti un significato convenzionale che le vincoli per il futuro in termini diversi da quelli definiti dalla legge vigente al momento della conclusione del contratto.
Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/26/impugnabilita-del-lodo
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