Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 12/04/2016 n. 7
Sulla questione relativa all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni disabili, si possono distinguere due tipologie di controversie: quelle aventi ad oggetto l’esercizio del potere organizzatorio, che si pongono temporalmente prima dell’approvazione del piano educativo individualizzato, nonché quelle che sorgono in fase di attuazione del citato piano.
Con la sentenza n. 7 depositata il 12 aprile scorso, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha affrontato il riparto fra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria nelle due ipotesi.
Nella specie, la mamma di un bambino affetto da autismo infantile, impugnava il provvedimento col quale il dirigente scolastico aveva assegnato al minore undici ore settimanali di sostegno, in luogo di quelle asseritamente adeguate al peculiare stato di disabilità.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario, facendo riferimento al dictum reso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 25011 del 25 novembre 2014.
Nel dettaglio, modificando il precedente e costante orientamento che riteneva sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, le Sezioni Unite avevano affermato che la cognizione delle controversie concernenti la fase seguente l’adozione del PEI deve essere ascritta entro il perimetro della giurisdizione ordinaria. La donna proponeva quindi appello, contestando la correttezza della pronuncia declaratoria del difetto di giurisdizione amministrativa, insistendo, nel merito, nel sostenere l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado e concludendo per il suo annullamento.
Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso, ha delimitato il confine tra le due giurisdizioni, affermando che appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le contese relative alla cd. consistenza dell’insegnamento di sostegno per gli alunni disabili, afferenti la fase che precede la formalizzazione del Pei: prima della definizione del piano che stabilisce il numero di ore di sostegno necessario a garantire una corretta formazione all’alunno disabile, l’Amministrazione scolastica resta pienamente investita delle potestà relative alla formazione del Pei e, nella fase che precede la definizione dello stesso, non risulta configurabile alcun profilo discriminatorio, ravvisabile solo nell’omessa, parziale o incompleta attuazione del piano, appartenente, quindi, alla giurisdizione ordinaria, ai sensi dell’articolo 28 del D.lgs. n. 150 del 2011.
Pertanto spetta al giudice amministrativo decidere sulle liti aventi per oggetto atti e comportamenti dell’Amministrazione scolastica le quali si collocano a monte dell’approvazione del piano educativo individualizzato per l’assistenza agli alunni disabili. Al contrario, compete al giudice ordinario, trattare le controversie che si manifestano nella fase di attuazione del Pei.
Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/17/numero-ore-di-sostegno-a-autistico-disabile
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