Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 15/03/2016 n. 5073.
L’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale se ha esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni.
Tale presupposto non è integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buonafede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine. E’ quanto si legge nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di ieri (15 marzo 2016, n. 5073), con cui vengono chiariti i requisiti in presenza dei quali l’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale e l’iscrizione all’albo.
L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, se – nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati. Tale presupposto non è integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buonafede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine.
E’ questo il principio di diritto che può ricavarsi dalla lettura della sentenza del 15 marzo 2016, n. 5073 con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione respingono il ricorso presentato da un “abogado” avverso la decisione del proprio Consiglio dell’ordine locale – poi confermata anche dal Consiglio Nazionale Forense – con cui veniva respinta la sua richiesta di dispensa dalla prova attitudinale ed il passaggio dell’iscrizione all’Albo ordinario.
L’occasione offre lo spunto agli Ermellini per ricordare i requisiti in presenza dei quali è possibile ottenere la dispensa dalla prova attitudinale. Si legge nella sentenza che «L’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, prevede le condizioni per la dispensa dalla prova attitudinale.
Occorre che l’avvocato stabilito abbia, per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, esercitato in Italia «in modo effettivo e regolare» la professione «con il titolo professionale di origine» perché possa ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. n. 115/1992. Ed aggiunge l’art. 12 cit. che per esercizio effettivo e regolare della professione si intende l’esercizio reale dell’attività professionale svolta senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.
Quindi, al fine di conseguire la dispensa suddetta, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere:
a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione;
b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio;
c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico;
d) con il titolo professionale di origine».
Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/16/abogado-iscrizione-esercizio-tre-anni
Foto: http://www.osservatorioantitrust.eu/es/wp-content/uploads/2015/10/justicia.jpg