Abogados: cosa possiamo imparare dall’Unione Europea

4 Aprile 2016


Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 04/03/2016 n° 4252
La sentenza della Cassazione civile, sezioni unite, 4 marzo 2016 n. 4252, colpisce ancora una volta la tradizionale resistenza dei nostri Ordini nei confronti di quella che è considerata una deleteria prassi: andare all’estero a conquistare quel titolo che non si è in grado di ottenere mediante l’esame interno.

La parte della sentenza che balza all’occhio riguarda l’accoglimento del primo motivo di ricorso e quindi il riconoscimento del diritto degli avvocati europei a stabilirsi in Italia, senza possibilità di alcuna verifica sulla loro effettiva formazione e sul loro passato e persino, come nel caso in esame, in presenza di una condanna penale.

La Suprema Corte afferma, in linea con i principi comunitari, che la sussistenza dei requisiti di iscrizione è demandata esclusivamente all’Ordine che ha iscritto il professionista (nel nostro caso un abogado) e non al diverso Ordine presso il quale detto abogado chiede di stabilirsi.

La sentenza, fin qui, è del tutto in linea con quella resa dalla Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 17 luglio 2014, nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13, che ha dato via libera a tutti i professionisti stabiliti.

Nell’ultima parte della sentenza in commento, però, la Cassazione scrive il principio di diritto e inserisce una puntualizzazione che lascerebbe aperta la valutazione in ordine all’abuso del diritto.

La lettura della storica sentenza della Corte di Giustizia Europea dimostra invece che l’abuso del diritto, in questo caso, non può riscontrarsi e che il legislatore italiano dovrebbe rimeditare le proprie recenti riforme.

I paragrafi da 46 a 52, infatti, spiegano che il cittadino di uno Stato membro che si rechi in altro Stato membro al solo fine di acquisire il titolo professionale non compie un abuso del diritto ma realizza l’obiettivo della direttiva n. 98/5/CE.

In altri termini, se vi è uno Stato membro dell’Unione nel quale l’abilitazione è più facile, conseguirla in quello Stato è un diritto del cittadino europeo, non un abuso.

Cosa suggerire, allora, ai nostri Ordini e al nostro legislatore?

Agli Ordini di verificare meglio il concreto esercizio dell’attività da parte degli stabiliti, controllando che si utilizzi il titolo professionale di origine (ad es. Abogado) e non equivoche abbreviazioni come Avvocato St. o simili.

Questo obbligo è posto a tutela della corretta informazione dei consumatori, permettendo loro di distinguere gli avvocati stabiliti dagli avvocati dello Stato membro ospitante, che esercitano con il titolo professionale rilasciato da quest’ultimo, come espresso nella direttiva 98/5/CE. In particolare l’art. 4, co. 1, della direttiva impone all’avvocato, che esercita nello Stato membro ospitante, di utilizzare il proprio titolo professionale di origine, che deve essere indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, comunque in modo comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

Occorre inoltre verificare che l’attività giudiziale sia svolta in Italia di intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato; tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito, e quindi deve essere presente nel fascicolo di causa (art. 8, co. 2, Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96).

Al contrario, la prassi quotidiana ci mostra numerosi abogados che esercitano in proprio, inserendo al massimo nella procura la dichiarazione d’intesa, ma senza sottoscrizione né partecipazione alla redazione dell’atto da parte del professionista ospitante, che avrebbe invece la funzione di assicurare i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.

Il momento di verifica è successivo all’iscrizione nell’elenco degli stabiliti, ed è l’unico nel quale sia possibile un serio ed effettivo controllo: L’avvocato che abbia conseguito il titolo professionale, equivalente a quello Italiano, in un altro Paese membro, avvalendosi della procedura di “stabilimento-integrazione” di cui alla direttiva 98/5/CE, … , può chiedere l’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo italiano del Foro nel quale voglia eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d’origine e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia, può chiedere di essere integrato con il titolo di avvocato italiano e l’iscrizione all’Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell’Ordine effettività e regolarità dell’attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito (Cass. civ. Sez. Unite, 15 marzo 2016, n. 5073).

 

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/16/abogados-cosa-possiamo-imparare-dalla-ue

Foto: http://www.osservatorioantitrust.eu/es/wp-content/uploads/2015/10/justicia.jpg

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